Riscaldamento centralizzato: come dividerlo correttamente

Come ripartire il riscaldamento centralizzato tra locatore e conduttori: quota volontaria almeno 50% (D.Lgs. 102/2014 post 73/2020), DM 16/01/2017 e art. 9 L. 392/78.

Plinthos · · 13 min di lettura

Il riscaldamento centralizzato si divide in due quote: una volontaria di almeno il 50% sui consumi misurati dai ripartitori, e una involontaria fino al 50% per millesimi di fabbisogno (D.Lgs. 102/2014 come modificato dal D.Lgs. 73/2020). Tra locatore e conduttore, combustibile e manutenzione ordinaria sono oneri accessori del conduttore; la sostituzione caldaia resta al proprietario.

Per il riscaldamento centralizzato la disciplina è doppia: da un lato la contabilizzazione del calore del D.Lgs. 102/2014 (come modificato dal D.Lgs. 73/2020, in vigore dal 29 luglio 2020) che impone una quota “volontaria” di almeno il 50% sui consumi effettivi; dall’altro l’art. 9 L. 392/1978 sugli oneri accessori che fissa cosa il locatore può girare al conduttore. In mezzo, il DM 16 gennaio 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di concerto con il MEF), Allegato D, riferimento operativo per la tabella oneri accessori, e l’art. 1123 c.c. per la ripartizione condominiale.

Qui sotto: come si divide la bolletta tra condòmini, come si ripartisce tra locatore e conduttore, cosa cambia se affitti a stanza, gli errori che fanno saltare il rimborso.

La cornice normativa in tre punti

Tre livelli da tenere distinti, perché si sovrappongono ma rispondono a logiche diverse.

1. Tra il condominio e ciascun appartamento — D.Lgs. 102/2014 art. 9, post D.Lgs. 73/2020. Quando l’impianto centralizzato ha i contabilizzatori di calore (o i ripartitori sui radiatori), la spesa annuale del riscaldamento si divide in due quote:

  • Quota volontaria: almeno il 50% del totale, ripartita sui consumi effettivi misurati dai dispositivi. È la quota “che dipende da te”: più tieni accesi i termosifoni, più paghi.
  • Quota involontaria: la parte residua, fino al 50%, ripartita per millesimi di fabbisogno energetico (o, in alternativa, per metri quadri, metri cubi utili, potenze installate). Copre dispersioni, perdite di rete, riscaldamento delle parti comuni, “effetto vicino” tra appartamenti.

Le percentuali esatte (es. 50/50, 60/40, 70/30 a favore del consumo) le delibera l’assemblea condominiale, rispettando la soglia minima del 50% per la quota volontaria. La UNI 10200 resta riferimento tecnico (regola dell’arte per la diagnosi del rendimento dell’impianto), ma non è più espressamente richiamata dalla normativa dopo la modifica del 2020.

2. Tra locatore e conduttore — art. 9 L. 392/1978. Il riscaldamento e il condizionamento centralizzati sono oneri accessori a carico del conduttore (art. 9 c. 1 L. 392/78). Significa che il locatore anticipa la rata al condominio (perché è il proprietario il condòmino) e poi la gira al conduttore, che ha 2 mesi dalla richiesta documentata per pagare.

Il riferimento operativo per distinguere cosa è “conduttore” e cosa è “locatore” all’interno della voce riscaldamento è il DM 16 gennaio 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di concerto con il MEF), Allegato D “Tabella oneri accessori” — riferimento per la ripartizione locatore/conduttore, inclusa la voce relativa all’impianto di riscaldamento. Ha sostituito i precedenti riferimenti ministeriali.

3. Tra condòmini — art. 1123 c.c. La spesa complessiva del riscaldamento si distribuisce sui condòmini secondo l’art. 1123 c.c.: in proporzione al valore della proprietà (millesimi) per la quota involontaria, in proporzione all’uso effettivo per la quota volontaria. La logica del D.Lgs. 102/2014 è una specificazione tecnica di questo principio.

Quota volontaria e involontaria: come funziona davvero

Esempio numerico. Palazzo con 10 appartamenti, spesa annua riscaldamento 30.000€. L’assemblea ha deliberato il 50% volontario / 50% involontario.

  • Quota involontaria totale: 15.000€. Ripartita per millesimi di fabbisogno → al tuo appartamento (millesimi 95) tocca: 1.425€.
  • Quota volontaria totale: 15.000€. Ripartita sui consumi misurati → il tuo appartamento ha consumato 1.250 unità su 12.500 totali (10%) → 1.500€.
  • Totale per il tuo appartamento: 2.925€.

Se i termosifoni fossero stati più bassi (consumo 900 unità, 7,2%), la quota volontaria scenderebbe a 1.080€ e il totale a 2.505€. Risparmio annuo: 420€. È il senso della contabilizzazione: legare una parte significativa della bolletta al comportamento individuale.

Chi gestisce la lettura è una società di contabilizzazione (Brunata, Ista, Techem, Siemens) o l’amministratore con software dedicato. Tu, come proprietario, ricevi un riparto già spaccato in quota volontaria + involontaria, annuale o per stagione termica (15 ottobre – 15 aprile per Zona E (es. Milano), 14 ore/giorno — periodi variabili per zona climatica ai sensi del DPR 412/1993).

Cosa giri al conduttore (e cosa resta tuo)

Il DM 16 gennaio 2017, Allegato D, distingue all’interno della voce “riscaldamento centralizzato”:

A carico del conduttore (oneri accessori):

  • Combustibile (gasolio, gas, pellet, teleriscaldamento)
  • Manutenzione ordinaria della centrale termica (pulizia caldaia annuale, controllo fumi, piccoli interventi)
  • Lettura, calcolo e contabilizzazione dei consumi (canone annuo della società di contabilizzazione)
  • Energia elettrica per il funzionamento di bruciatore, pompe, regolazione
  • Trattamento dell’acqua dell’impianto (additivi, addolcitore)
  • Verifiche periodiche obbligatorie (es. controllo efficienza energetica ai sensi del DPR 74/2013)

A carico del locatore:

  • Sostituzione della caldaia (manutenzione straordinaria)
  • Sostituzione di pompe, bruciatore, scambiatori per vetustà o guasto
  • Adeguamenti normativi dell’impianto (es. installazione iniziale dei contabilizzatori imposta dal D.Lgs. 102/2014)
  • Rifacimento della rete di distribuzione
  • Coibentazione di tubazioni e canne fumarie

La regola di sintesi è la stessa dell’art. 1576 c.c.: ordinaria manutenzione + consumo = conduttore; straordinaria + investimento = locatore. La voce ambigua più frequente è l’installazione iniziale dei ripartitori: è un adeguamento normativo a impianto nuovo o esistente, quindi straordinaria a carico del locatore. Il canone annuale di lettura dei dispositivi, invece, è ordinario e va al conduttore.

Vedi anche: Spese condominiali affitto a stanza: chi paga cosa per la mappa completa di oneri ordinari e straordinari nel condominio.

Riparto tra coinquilini di stanze diverse

Una volta che hai la quota “conduttore” — diciamo 2.500€ sui 2.925€ totali del tuo appartamento — devi dividerla tra i tre coinquilini della casa. La legge tace: né il D.Lgs. 102/2014 né l’art. 9 L. 392/78 dicono come i coinquilini di una stessa unità immobiliare si dividano internamente la quota.

In pratica si scelgono tra quattro metodi (vedi come dividere le bollette in un affitto a stanza per il dettaglio):

  • Per metri quadri della stanza (più una quota uguale sulle parti comuni dell’appartamento): il più equo per il riscaldamento, perché la dispersione termica e i radiatori sono distribuiti per superficie. È il criterio più allineato alla logica della quota involontaria del D.Lgs. 102/2014.
  • Per giorni di permanenza: utile se uno dei coinquilini è fuori per Erasmus o lavoro per parte della stagione termica. Si applica preferibilmente solo alla quota volontaria (che dipende dal consumo); la quota involontaria resta per mq, perché è dovuta anche se la stanza è vuota. Per la formula person-day e gli edge case su nuovi inquilini a metà mese vedi Dividere bollette per giorni di permanenza.
  • Parti uguali: ragionevole solo se le stanze sono di dimensioni molto simili e lo stile di vita è uniforme.
  • Custom: regola scritta al primo giorno, diversa per ogni voce. Per il riscaldamento è la scelta più seria nelle case con stanze molto diverse.

Esempio. Appartamento 80 mq con tre stanze (A 18 mq, B 10 mq, C 10 mq) + parti comuni 42 mq. Quota riscaldamento conduttori 2.500€:

  • Quota parti comuni (52,5% della superficie): 1.312,50€, divisa in 3 → 437,50€ a testa
  • Quota stanze (47,5%): 1.187,50€, divisa per mq personali → A 562,80€, B 312,35€, C 312,35€
  • Totale annuo: A = 1.000,30€, B = 749,85€, C = 749,85€

Se nel contratto hai canoni distinti per stanza con oneri accessori già preventivati, ogni conduttore vede la sua quota già scritta.

Distacco dall’impianto centralizzato: cosa cambia

L’art. 1118 c.c. comma 4 (introdotto dalla riforma del condominio L. 220/2012) dà al condòmino la facoltà di rinunciare all’uso dell’impianto centralizzato e di distaccarsi, a condizione che dal distacco non derivino notevoli squilibri di funzionamentoaggravi di spesa per gli altri condòmini. Serve una perizia tecnica che dimostri queste due condizioni.

Effetti pratici sul tuo rapporto con i conduttori:

  • Il condòmino distaccato continua a pagare le spese di manutenzione straordinaria dell’impianto e quelle di conservazione (parte involontaria strutturale, come la coibentazione delle tubazioni nelle parti comuni che gli passano accanto).
  • Non paga più il combustibile e la quota volontaria.
  • Se hai distaccato il tuo appartamento e installato un impianto autonomo, le bollette del nuovo impianto (gas, manutenzione caldaietta) seguono il regime delle utenze: gas e manutenzione ordinaria → conduttore; sostituzione caldaia → locatore (art. 1576 c.c.).
  • La manutenzione straordinaria che continui a pagare al condominio resta a tuo carico al 100%.

Il distacco non è una scorciatoia: serve perizia, delibera, e spesso un contributo annuale alle spese strutturali.

Cedolare secca e oneri accessori: cosa entra nell’imponibile

Se affitti in cedolare secca (D.Lgs. 23/2011 art. 3), la base imponibile è il canone di locazione. Le spese accessorie ribaltate al costo — quindi anche le quote di riscaldamento centralizzato che giri al conduttore — non concorrono al canone imponibile, perché sono un mero rimborso a piè di lista (Circolare Agenzia delle Entrate 20/E del 4 giugno 2012, chiarimenti applicativi sulla cedolare secca).

Condizioni perché la circolare 20/E si applichi:

  • Le spese devono essere effettivamente sostenute dal locatore e documentate (rendiconto, ricevute, riparti).
  • Il conduttore deve rimborsarle al costo, senza ricarico. Se in contratto scrivi “canone 600€ comprensivo di spese”, quella somma è tutta canone e tutta imponibile.
  • È preferibile separare in contratto canone + oneri accessori “secondo rendiconto”, e in cedolare dichiarare solo il canone.

Errore frequente: includere il riscaldamento in un forfait mensile (“550€ canone + 80€ spese”) e pensare che gli 80€ siano fuori imponibile. Se è un forfait fisso, l’Agenzia può riqualificarlo come canone. Per le spese a piè di lista (rendiconto annuale con saldo a conguaglio) la 20/E è chiara: fuori imponibile.

Errori comuni che fanno saltare il rimborso

Sei inciampi ricorrenti.

  1. Citare il “70% fisso” della quota volontaria. Era riferimento UNI 10200, ma il D.Lgs. 73/2020 ha modificato l’art. 9 D.Lgs. 102/2014 fissando la soglia minima al 50%, lasciando libertà all’assemblea entro quel limite. Scrivere “70%” in contratto come obbligo di legge è un errore.
  2. Confondere combustibile e installazione contabilizzatori. Il gasolio è del conduttore. L’installazione iniziale dei ripartitori è straordinaria, del locatore. La lettura annuale dei dispositivi torna conduttore.
  3. Addebitare la sostituzione della caldaia centralizzata al conduttore. È straordinaria al 100%, art. 1576 c.c. Anche se l’assemblea la spalma su più anni, ogni rata resta del proprietario.
  4. Forfait mensile spacciato per rimborso accessori in cedolare. Se il rimborso non è documentato e a piè di lista, l’Agenzia può ricondurlo a canone imponibile (vedi paragrafo cedolare).
  5. Non mostrare il rendiconto condominiale. L’art. 9 L. 392/78 dà al conduttore il diritto di prendere visione dei giustificativi prima di pagare. Se non alleghi rendiconto, riparti dei ripartitori e ricevute della società di contabilizzazione, il conduttore può sospendere il pagamento senza incorrere in mora.
  6. Aspettare anni per chiedere gli oneri riscaldamento. Il termine di 2 mesi dell’art. 9 è per il pagamento, non per la richiesta — ma se lasci passare troppo, il conduttore può eccepire confusione contabile; in dottrina e prassi gli oneri accessori a periodicità annuale sono generalmente ricondotti al regime quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. Meglio richiedere entro 60-90 giorni dalla rendicontazione condominiale.

Una procedura pratica in 5 passi

  1. Chiedi all’amministratore il riparto spaccato in quota volontaria, involontaria, ordinaria, straordinaria, e nella spaccatura conduttore/locatore secondo Allegato D DM 16/01/2017. Molti amministratori lo producono già; in caso contrario, richiedilo per iscritto.
  2. Allega tutto al conduttore: rendiconto condominiale annuale, riparto dei ripartitori, fattura della società di contabilizzazione, ricevuta dell’acquisto combustibile. Senza giustificativi non parte il termine di 2 mesi.
  3. Separa straordinarie e ordinarie: l’importo che giri ai conduttori deve essere solo “ordinario + consumo”. Tieni a parte la sostituzione caldaia, la coibentazione delle tubazioni, l’installazione contabilizzatori.
  4. Specifica nel contratto come si divide tra coinquilini (per mq, per giorni, parti uguali, custom). Senza specifica, alla prima bolletta importante si litiga.
  5. Tieni storico dei pagamenti: PDF dei rendiconti, ricevute dei conduttori, prove dei bonifici. Sono i documenti che ti servono in caso di contestazione o di prescrizione.

Se gestisci più appartamenti con riscaldamento centralizzato, Plinthos ti permette di caricare il rendiconto come PDF, dividerlo per appartamento e per stanza con i quattro metodi (parti uguali, per mq, per giorni di permanenza, custom), e notifica ogni inquilino con la sua quota e il giustificativo allegato.

Domande frequenti

La quota volontaria deve essere obbligatoriamente il 70%?

No. La soglia di legge è minimo 50% (D.Lgs. 102/2014 art. 9, come modificato dal D.Lgs. 73/2020). L’assemblea condominiale delibera la percentuale esatta, che può essere 50%, 60%, 70%, ecc. — purché non scenda sotto il 50%. La UNI 10200, che storicamente proponeva il 70%, è regola dell’arte ma non più espressamente richiamata dalla normativa.

Il conduttore deve pagare le spese di installazione iniziale dei contabilizzatori?

No. L’installazione dei contabilizzatori e dei ripartitori è manutenzione straordinaria dell’impianto (adeguamento normativo a impianto preesistente, imposto dal D.Lgs. 102/2014). Resta a carico del locatore-condòmino al 100%. Il conduttore paga invece il canone annuo di lettura e calcolo dei consumi, che è onere accessorio ordinario.

Cosa succede se il conduttore lascia la stanza vuota durante l’inverno?

Continua a dover pagare la quota involontaria (dispersioni, parti comuni, calore proveniente dagli appartamenti adiacenti) — la stanza resta riscaldata dall’effetto vicino e dalla rete. Non paga, invece, la quota volontaria legata ai consumi effettivi dei ripartitori della sua stanza. Se i termosifoni sono stati chiusi, la lettura registra zero consumo. Tra coinquilini, se hai scelto il metodo “per giorni di permanenza”, la quota volontaria si proporziona ai giorni effettivi.

Posso obbligare il conduttore a tenere i termosifoni a una temperatura massima?

No, non con una clausola contrattuale. Il conduttore è libero di regolare il proprio comfort termico nei limiti del regolamento condominiale e delle norme tecniche (temperatura max consentita dal DPR 74/2013, di solito 20° + 2° di tolleranza). Il meccanismo della contabilizzazione è proprio quello di far pagare di più chi consuma di più: il disincentivo economico fa da regolatore.

Le spese di riscaldamento rientrano nella cedolare secca?

No, se le tratti come rimborso a piè di lista, documentato e al costo. La Circolare AdE 20/E del 4 giugno 2012 chiarisce che le spese accessorie ribaltate dal locatore al conduttore non concorrono al canone imponibile. Devi però separare in contratto canone e oneri accessori (questi ultimi “secondo rendiconto”). Se invece usi un forfait mensile fisso, l’importo intero rischia di essere ricondotto a canone.


Il riscaldamento centralizzato non è il pasticcio che sembra: c’è una soglia di legge (quota volontaria almeno 50%, D.Lgs. 102/2014 post D.Lgs. 73/2020), una tabella oneri accessori di riferimento (DM 16/01/2017 MIT/MEF, Allegato D), e una divisione locatore/conduttore netta (art. 9 L. 392/78). Tra i coinquilini di stanze diverse, scegli un metodo coerente con la fisica del riscaldamento — il più delle volte, per mq.

Se hai più appartamenti con riscaldamento centralizzato e vuoi smettere di rifare i conti su Excel ogni stagione termica, Plinthos divide le bollette e gli oneri accessori per stanza e tiene lo storico dei rendiconti e delle ricevute.

Le leggi citate sono aggiornate alla data di pubblicazione dell’articolo. Per casi specifici (contestazioni di riparto, distacchi dall’impianto, contenziosi con il condominio o con la società di contabilizzazione) consulta un avvocato o un’associazione di proprietari.

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